Lo ha stabilito il Regolamento CE n. 41/2009 per uniformare in tutta Europa la disciplina degli alimenti che, a causa del glutine, provocano intolleranze nei consumatori. Se invece il glutine non supera i 20 milligrammi per chilo, gli alimenti potranno riportare la dicitura “senza glutine”. Se i prodotti alimentari contengono sia ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, l’orzo, l’avena o le loro varietà incrociate sia ingredienti ricavati da tali cereali lavorati per ridurne il contenuto di glutine, riporteranno in etichetta la dicitura “con contenuto di glutine molto basso” oppure “senza glutine”, a seconda che il contenuto del glutine nei prodotti sia inferiore a 100 mg/kg o inferiore a 20 mg/kg.